mercoledì 24 luglio 2013

Le ultime novità sulla certificazione energetica degli edifici contenute nel decreto 63/2013

Nuove norme in tema di certificazione energetica introdotte dal recente decreto legge n. 63/2013 che ha completamente riscritto le previsioni e gli adempimenti relativi alla documentazione che certifica le prestazioni energetiche degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica. Il documento che raccoglie le informazioni sulle performance energetiche degli immobili è l'attestato di prestazione energetica (APE) che, secondo la nuova definizione data dalla lettera l-bis dell'articolo 2 del novellato D.Lgs. 192/2005, è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
L'attestato di certificazione energetica (ACE) viene, quindi, soppresso in favore dell'APE.
Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche verranno definite, secondo, il nuovo articolo 4, da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sul punto, per evitare vuoti normativi, il Ministero ha inviato il 28 giugno scorso una circolare recante alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di cui al D.L. 63/2013 in cui ha precisato che (i) i nuovi decreti sulla metodologica conterranno solo degli aggiornamenti della disciplina tecnica attualmente in vigore  e che  (ii) nelle more dell'aggiornamento continueranno ad applicarsi le norme contenute nel DPR 59/2009.
L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. Nel caso in cui esso faccia riferimento a più unità immobiliari l'APE può essere unico solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
Termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Il D.L. 63/2013 ha introdotto un nuovo articolo, il 4 bis, all'impianto normativo del D.Lgs. 192/2005 che ha scadenzato i termini perché il patrimonio immobiliare italiano raggiunga parametri di altissima prestazione energetica. In dettaglio:
  • A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste devono essere edifici a energia quasi zero:
  • Dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero.
Gli edifici a energia quasi zero sono gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.
Quando dotarsi dell'APE? L'APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:
- costruiti / o sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- venduti;
- locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. 
L'APE dovrà essere reso disponibile a favore del potenziale acquirente o del nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Condizioni contrattuali. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

giovedì 15 gennaio 2009


Lottizzazione ad Alcamo

giovedì 19 giugno 2008

lunedì 16 giugno 2008

CiAO A TUTTI

Questo è il mio primo post,e spero sia seguito da altri mille...